Le scommesse sportive sono giochi in denaro, nei quali la vincita dipende dalla previsione corretta dell’andamento o dell’esito di un evento sportivo (art. 3 lettera c LGD).

È importante distinguere tra:
 

L’offerta di scommesse sportive della Loterie Romande e di Swisslos:


Entrambe le Società di lotteria offrono scommesse sportive moderne e attrattive con il prodotto “Jouez Sport” (Loterie Romande) e con il prodotto Sporttip (Swisslos) su Internet e nei punti vendita del proprio territorio contrattuale (edicole, ristorazione). I programmi delle scommesse contemplano una selezione di eventi sportivi attuali. La Gespa ha fissato dei limiti vincolanti per quanto attiene il volume dell’offerta di scommessa, in modo tale che l’offerta svizzera di scommesse sportive non aumenti il rischio di manipolazione di competizioni sportive (cfr. qui la problematica delle partite truccate).

Da parecchi anni i cantoni della Svizzera romanda – ed ora anche quelli della Svizzera tedesca – offrono la possibilità di scommettere sulle corse dei cavalli in diversi paesi. Per prendere disponibile quest’offerta, le Società di lotteria collaborano con la Società di scommesse francese PMU (Pari Mutuel Urbain).

PMU
Scommesse sportive locali:


Queste scommesse sono autorizzate e sottoposte a sorveglianza dalle autorità dei singoli cantoni. Le scommesse sportive locali possono essere offerte ed eseguite unicamente nella sede di svolgimento dell’evento sportivo. Le puntate e le possibilità di vincita di queste manifestazioni, inoltre, sottostanno alle restrizioni del diritto svizzero. In Svizzera, la forma più comune di scommesse sportive locali è rappresentata dalle scommesse sulle corse di cavalli che si svolgono a livello locale.

Nota bene:

Prima di organizzare delle scommesse sportive locali, la Gespa raccomanda di chiarire il quadro normativo con le autorità competenti dei singoli cantoni.

I dati di contatto delle autorità competenti sono disponibili sulla lista seguente:

I proventi netti derivanti dalle scommesse sportive devono essere interamente destinati a fini di pubblica utilità (art. 106 cpv. 6 CF).

 

Una parte delle puntate effettuate viene versata di nuovo ai giocatori sotto forma di vincite. Con l’importo restante (il cosiddetto prodotto lordo dei giochi) vengono coperti innanzitutto i costi aziendali degli organizzatori. Mentre gli organizzatori dei giochi di destrezza possono disporre liberamente dell’utile netto realizzato, le Società di lotteria sono tenute, per legge, a destinare il loro a scopi di utilità pubblica, in particolare nei settori della cultura, delle opere sociali, dello sport e dell’ambiente.

 

Gli organi competenti per la distribuzione destinano una parte di questi utili netti, derivanti dalle lotterie e dalle scommesse sportive, alla promozione dello sport svizzero. La maggior parte dei questi fondi, tuttavia, confluisce nei singoli cantoni, ma non finisce nelle casse dello stato, né può essere utilizzata per adempiere gli obblighi legali di diritto pubblico. Nella maggior parte dei cantoni sono stati istituiti, a tale scopo, i cosiddetti fondi della lotteria o fondi dello sport.

 

La Gespa non esercita la sorveglianza sugli organi cantonali di distribuzione, essa viene piuttosto garantita all’interno dei singoli cantoni. Di conseguenza la Gespa non ha alcun diritto di disposizione o altri strumenti (coercitivi) per quanto attiene l’utilizzo dei fondi. In virtù della legge federale, tuttavia, la Gespa è stata incaricata di pubblicare un rapporto annuale sull’utilizzo degli utili netti derivanti dai giochi di grande estensione, che i cantoni destinano a scopi benefici (art. 107, cpv. 1, lettera d LGD). Il primo rapporto dell’anno 2019 sarà redatto nel 2020. Il rapporto e il modello o i modelli Excel presentati dai Cantoni si trovano alla voce Pubblicazioni e indagini.

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